Iperammortamento 2026 fino al 180% di maggiorazione sul costo di beni 4.0, software e impianti a energia rinnovabile
Acquisti o prendi in leasing macchinari 4.0, software o un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo? Il costo dei beni si ammortizza fiscalmente maggiorato fino al 180%: meno imponibile ogni anno, senza graduatoria. Contano la procedura con il GSE e l’ordine dei passaggi, più ancora del bene.
Quanto vale l’iperammortamento sul tuo investimento
Chi può accedere
Requisiti dell'impresaL'iperammortamento spetta alle imprese con reddito d'impresa che investono in strutture produttive in Italia, di qualsiasi dimensione e settore.
Per le imprese IRPEF si usa l'aliquota marginale: è una semplificazione, il calcolo preciso dipende dal reddito complessivo.
Tempi e ordine dei passaggi
Dove si perde il beneficioContano gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La procedura parte dalla comunicazione preventiva al GSE: senza i passaggi nei termini non si perfeziona.
Requisiti dei beni
Senza questi non c'è maggiorazioneI beni devono essere nuovi, compresi negli Allegati IV o V della legge 199/2025 e interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta della legge 207/2024, comma 446.
L'investimento
Importi IVA esclusaGli scaglioni 180%, 100% e 50% si applicano al totale annuo degli investimenti completati, non al singolo bene.
Macchine utensili, robot, sistemi di misura e ispezione, AGV.
Tabella DM 31/12/1988: lo conferma il commercialista.
MES, SCADA, piattaforme IoT, software di analisi dei dati e cybersecurity collegati ai beni 4.0.
L'accumulo è agevolabile solo se serve un nuovo impianto di generazione, entro un tetto legato al costo dell'impianto.
La base di calcolo si assume al netto di sovvenzioni e contributi ricevuti per i medesimi costi.
Come si distribuisce nel tempo
Risparmio d'imposta per annoIl beneficio non si incassa: riduce l'imponibile anno per anno, lungo il periodo di ammortamento. Parte dall'anno in cui si invia la comunicazione di completamento.
| Anno | Maggiorazione dedotta | Risparmio d'imposta |
|---|
Porta via il riepilogo
PDFUn PDF con l'esito della verifica, la stima del risparmio, il piano annuale e l'elenco dei documenti da preparare.
Una maggiorazione sull’ammortamento, non un credito d’imposta
Il bene non vale di più in bilancio: cresce solo la base su cui si calcolano le quote di ammortamento e i canoni di leasing ai fini delle imposte sui redditi.
Una base fiscale più alta
Il costo di acquisizione viene maggiorato solo per determinare ammortamento e canoni. Un macchinario da 400.000 € con maggiorazione al 180% si ammortizza fiscalmente su 1.120.000 €.
Tre scaglioni sul totale annuo
180% sulla quota di investimenti completati nell’anno fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni. Oltre i 20 milioni non c’è maggiorazione. Gli scaglioni valgono per il totale dell’anno, non per il singolo bene.
Si fruisce in dichiarazione
Nessun credito d’imposta e nessuna compensazione in F24: la deduzione in più riduce l’imponibile IRES o IRPEF anno dopo anno. Riguarda le imposte sui redditi, non l’IRAP. Se in un esercizio manca l’imponibile, il vantaggio slitta o si disperde.
Un esempio. Macchinario 4.0 da 400.000 €, ammortamento al 20%, impresa soggetta a IRES al 24%. La maggiorazione è di 720.000 €, la base fiscale diventa 1.120.000 € e il risparmio d’imposta complessivo è di 172.800 €: il 43,2% del costo, distribuito sugli esercizi di ammortamento.
Chi può accedere e chi resta fuori
Imprese con reddito d’impresa
- Società di capitali e di persone, ditte individuali, cooperative
- Qualsiasi dimensione e settore, grandi imprese comprese
- Struttura produttiva in Italia, già nella disponibilità dell’impresa alla data della preventiva
- Imprese agricole con reddito d’impresa: per la perizia il decreto prevede anche agronomi e periti agrari
- Regolari con la sicurezza sul lavoro e con i versamenti contributivi
Cause di esclusione
- Liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità o altra procedura concorsuale, anche solo avviata
- Sanzioni interdittive del d.lgs. 231/2001
- Professionisti e lavoratori autonomi, che non hanno reddito d’impresa
- Investimenti che già beneficiano del credito d’imposta della L. 207/2024, comma 446
- In pratica nessun vantaggio per chi è in regime forfettario o non ha imponibile da ridurre
Quali investimenti rientrano
I beni devono essere nuovi, strumentali, completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Beni materiali 4.0
- Macchine, robot, sistemi di misura e ispezione, AGV e impianti degli elenchi dell’Allegato IV alla L. 199/2025
- Nuovi di fabbrica e interconnessi al sistema di gestione della produzione
- Il codice del bene si dichiara nella comunicazione secondo le tabelle della piattaforma GSE e si attesta con la perizia
- Non serve più che il bene sia prodotto in Unione europea: il vincolo è stato soppresso dal DL 38/2026
Software e beni immateriali
- Software, sistemi, piattaforme e system integration dell’Allegato V alla L. 199/2025
- Devono essere nuovi e interconnessi, come i beni materiali
- Per ogni bene si indicano costo di acquisizione, coefficiente di ammortamento e date previste di completamento e interconnessione
Impianti a fonti rinnovabili
- Gruppi di generazione, trasformatori e misuratori, impianti termici per calore di processo, servizi ausiliari e sistemi di accumulo
- Solo per autoconsumo, anche a distanza, con producibilità massima del 105% del fabbisogno della struttura
- Fotovoltaico con soli moduli delle lettere b) e c) dell’art. 12 del DL 181/2023
- Costo massimo in €/kW per fascia: fino a 20 kWp 1.420 (lett. b) o 1.500 (c); 20-200 kWp 1.120 o 1.200; 200-600 kWp 1.020 o 1.100; 600-1.000 kWp 910 o 1.000; oltre 1.000 kWp 840 o 940
Le condizioni che la norma richiede, una per una
Riferimenti: legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436, e decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026.
Soggetto
Titolare di reddito d’impresa, con investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia (comma 427).
Assenza di cause ostative
Nessuna liquidazione, procedura concorsuale o procedimento per dichiararla, nessuna sanzione interdittiva del d.lgs. 231/2001 (comma 428).
Sicurezza e contributi
Rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del proprio settore e corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (comma 428).
Beni
Nuovi, strumentali, compresi negli Allegati IV (materiali) o V (immateriali) e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 429, lett. a).
Autoproduzione da rinnovabili
Beni materiali nuovi per autoproduzione e autoconsumo, accumuli compresi. Per il solare, solo moduli delle lettere b) e c) dell’art. 12 del DL 181/2023 (comma 429, lett. b).
Periodo
Investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per i beni vale la data di effettuazione dell’art. 109 TUIR, per le rinnovabili la data di fine lavori.
Procedura GSE
Comunicazione preventiva, conferma entro 60 giorni con acconto di almeno il 20% (o stipula del leasing) e completamento entro il 15 novembre 2028, sulla piattaforma GSE con accesso SPID (comma 430).
Cumulo
Cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, se non coprono le medesime quote e non superano il costo. La base si calcola al netto dei contributi ricevuti (comma 431).
Mantenimento
Se durante la fruizione il bene è venduto o trasferito all’estero si perde il beneficio residuo, salvo sostituzione con un bene nuovo analogo o superiore nello stesso periodo d’imposta (comma 432).
Cosa serve avere, prima e dopo l’investimento
Sulla piattaforma si dichiarano i dati e si attesta il possesso dei documenti: è nei controlli successivi che il GSE e l’Agenzia delle Entrate li verificano. Per questo vanno costruiti insieme all’investimento, non dopo.
Perizia, certificazione e dichiarazioni
- Perizia tecnica asseverata con analisi tecnica (art. 6): ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure attestazione di un ente di certificazione accreditato, con idonea copertura assicurativa
- Nel settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato
- Il decreto non prevede soglie di importo che esonerino dalla perizia
- Certificazione contabile delle spese (art. 7): revisore legale o società di revisione iscritti alla sezione A del registro, indipendenti e con copertura assicurativa
- Attestazioni di possesso di perizia e certificazione, allegate alla comunicazione di completamento (art. 3, comma 3)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) firmata con SPID per ogni comunicazione, più la delega se non firma il legale rappresentante
Per le comunicazioni sulla piattaforma
- Impresa: codice fiscale, partita IVA, PEC, codice ATECO 2025, indirizzo; dati del firmatario e del referente
- Struttura produttiva: indirizzo e riferimenti catastali (foglio, particella, sub)
- Per ogni bene: codice e categoria, descrizione, costo di acquisizione, coefficiente di ammortamento, date previste di completamento e di interconnessione
- Per le rinnovabili: consumo elettrico annuo e fabbisogno termico equivalente dell’esercizio precedente, POD, potenza
- Alla conferma: data e importo dell’ultima quota dell’acconto del 20% e dati delle fatture
Per i controlli successivi
- Perizie e attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento di acquisizione (art. 9, comma 2)
- Ordine accettato dal venditore, contratto, quietanze dell’acconto e verbale di consegna datato
- Evidenze dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione, da mantenere nel tempo
- DSAN definitive, ricevute di invio e di esito positivo del GSE, comunicazioni periodiche
- Libro cespiti e prospetti delle variazioni in dichiarazione dei redditi, esercizio per esercizio
Leasing, rinnovabili, cumulo
- Leasing: contratto di locazione finanziaria e ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente, che sostituiscono l’acconto del 20%
- Rinnovabili: certificazione dei moduli lettera b) o c), consumi dell’esercizio precedente, dati di connessione e comunicazione di fine lavori al Gestore di rete
- Cumulo: atti di concessione delle altre agevolazioni e calcolo della base al netto dei contributi
- A supporto della DSAN: visura camerale, DURC regolare, evidenza dell’assenza di procedure concorsuali e titolo di disponibilità della struttura
Cinque passaggi sulla piattaforma GSE, nell’ordine giusto
Accesso dall’Area Clienti del GSE con SPID, nella piattaforma del Nuovo Piano Transizione 5.0. Le date sono quelle dei decreti direttoriali del 11 giugno e del 20 luglio 2026. A inizio ottobre 2026 la piattaforma per la comunicazione di completamento non risulta ancora aperta: la data sarà fissata da un nuovo decreto direttoriale.
Comunicazione preventiva
Si invia dal 12 giugno 2026 per ciascuna struttura produttiva. Indica impresa, beni, importi e date previste di completamento e interconnessione. Il GSE verifica entro 10 giorni dalla ricevuta; se chiede integrazioni, si hanno 10 giorni per rispondere e altri 10 sono concessi per l’esito. Senza esito positivo non si passa alla conferma.
Conferma dell’investimento
Si invia dal 21 luglio 2026, entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo. Si attesta l’acconto di almeno il 20% del costo di ciascun bene, con data e importo dell’ultima quota e dati delle fatture. Per il leasing bastano il contratto e l’ordine sottoscritto dalla concedente. Non si possono aggiungere beni né aumentare i costi dichiarati.
Completamento
A investimento concluso e interconnessione avvenuta, e comunque entro il 15 novembre 2028, termine prorogato di 20 giorni se il GSE chiede integrazioni. Si allegano le attestazioni di possesso di perizia e certificazione contabile. Gli investimenti devono essere completati entro il 30 settembre 2028.
Comunicazioni periodiche
Entro il 20 gennaio di ogni anno si comunicano investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo del beneficio. Entro il 30 giugno si invia l’integrativa con il piano di ammortamento e le quote imputate a ciascun esercizio.
Fruizione e conservazione
La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui si trasmette il completamento, purché il bene sia già in funzione, e dopo l’esito positivo del GSE. Si dichiara come variazione in diminuzione e si conserva tutta la documentazione per i controlli. L’acconto d’imposta del periodo in corso al 31 dicembre 2026 si calcola senza la maggiorazione.
Cosa fa perdere il beneficio
Sono i punti in cui, nei controlli, la maggiorazione viene contestata. Quasi tutti si evitano decidendoli prima di ordinare.
Passaggi fuori termine
Preventiva non inviata, conferma oltre i 60 giorni o completamento dopo il 15 novembre 2028: la procedura non si perfeziona (art. 3, comma 5).
Perizia e codice del bene non coerenti
Se il bene non è riconducibile al codice dichiarato o manca l’interconnessione, la perizia non può attestarlo e si decade per requisiti assenti (art. 10).
Cessione o trasferimento all’estero
Vendere il bene o spostarlo in una struttura estera durante la fruizione fa perdere il beneficio residuo, salvo la sostituzione con un bene nuovo equivalente nello stesso periodo d’imposta.
Documenti non conservati
Senza fatture, documenti di trasporto, perizie e prove di pagamento il beneficio viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate con interessi e sanzioni (artt. 10 e 11).
Fotovoltaico fuori misura
Moduli diversi dalle lettere b) o c), potenza oltre il 105% del fabbisogno o costi sopra il massimo in €/kW: la parte eccedente non è agevolabile.
Imponibile insufficiente
Il vantaggio dipende dal reddito di ogni esercizio: con perdite o redditi bassi il beneficio slitta o si disperde. Va simulato con il commercialista prima di investire.
Le risposte prima di ordinare
Da dove si parte, prima o dopo l’ordine?
La procedura parte dalla comunicazione preventiva al GSE: senza non si perfeziona. L’acconto di almeno il 20% si attesta poi nella conferma, entro 60 giorni dall’esito positivo. Conviene quindi inviare la preventiva prima di firmare ordini con acconto. Se l’ordine è già partito, si verifica caso per caso cosa è ancora inseribile.
È un credito d’imposta?
No. È una maggiorazione del costo ai soli fini dell’ammortamento e dei canoni di leasing. Non c’è compensazione in F24: il vantaggio è una minore imposta sul reddito negli anni di ammortamento.
Serve la perizia anche sotto una certa soglia di importo?
Sì. Il decreto definitivo non prevede soglie di esonero: perizia asseverata e certificazione contabile servono per qualsiasi importo.
Vale anche per il leasing?
Sì. La maggiorazione si applica ai canoni di locazione finanziaria. Per il requisito dell’acconto del 20% bastano la stipula del contratto e l’ordine di acquisto sottoscritto dalla concedente. La deduzione non può durare meno della metà del periodo di ammortamento del bene.
Si può cumulare con altre agevolazioni?
Sì, sugli stessi costi, se il sostegno non copre le medesime quote e non porta oltre il costo sostenuto. La base di calcolo si assume al netto dei contributi ricevuti. Non si cumula con il credito d’imposta 4.0 della legge 207/2024, comma 446. Il caso della Nuova Sabatini va impostato con attenzione.
Il fotovoltaico rientra?
Solo se è per autoconsumo, con moduli delle lettere b) o c) dell’art. 12 del DL 181/2023, producibilità entro il 105% del fabbisogno e costi entro i massimi in €/kW dell’Allegato 1 del decreto. L’accumulo è agevolabile nei limiti dei coefficienti fissati.
Che cosa succede se vendo il bene?
Se durante la fruizione il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a una struttura all’estero, il beneficio residuo si perde, a meno di sostituirlo nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Ci sono fondi che possono finire?
Non c’è una dotazione né una graduatoria. La legge prevede però un monitoraggio degli oneri da parte del Ministero dell’Economia, con interventi correttivi se la spesa supera le previsioni. È un motivo in più per muoversi con ordine e senza rimandare la preventiva.
Mandaci la scheda del bene: ti diciamo se rientra e in che ordine muoverti
Bastano il preventivo o la scheda tecnica, l’importo e la data prevista di consegna. Verifichiamo il codice di Allegato IV o V, l’interconnessione e i documenti da preparare. La verifica iniziale è gratuita e senza impegno.
I contenuti di questa pagina hanno finalità informativa e non sostituiscono la normativa di riferimento: legge 199/2025, art. 1, commi 427-436, decreto interministeriale 7 maggio 2026 e decreti direttoriali dell’11 giugno e del 20 luglio 2026. Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026.